Questo articolo è uscito sul mensile il Lametino (n. 232) il 25 marzo 2017.

Dopo l’approvazione del Senato, il ddl Gelli riceve l’ok definitivo dalla Camera
Non è sempre facile, e soprattutto per il Legislatore, adottare misure che vadano bene alla totalità dei consociati. Tale complessità si acuisce, in particolar modo, quando è necessario operare un difficilissimo bilanciamento di interessi: tutelare da un lato (anche se indirettamente) il diritto alla salute ed alle buone cure dei cittadini, e garantire dall’altro una certa protezione ai medici in relazione alla loro attività professionale, soprattutto considerando il numero di processi relativi alla c.d. responsabilità medica.
È opportuno premettere, innanzitutto, che l’attività del medico costituisce a livello giuridico una speciesobbligatoria definita quale “obbligazione di mezzi”: è compito del medico, infatti, adoperarsi per salvare la vita o migliorare la salute del paziente, attenendosi ad ogni buona e riconosciuta pratica medica; ciò non garantisce, tuttavia, che l’esito delle cure sarà senza dubbio positivo. Queste eventualità, quindi, non danno luogo ad alcuna responsabilità: la responsabilità del medico si configura quando la prestazione medica è errata o, detto in sostanza, quando il medico sbaglia ad operare. L’ambito in esame, dal 2012, era regolato dal decreto legge 158/2012, convertito nella legge 189/2012, conosciuto come “legge Balduzzi”, dal nome dell’ex ministro della Salute.
La normativa sopra menzionata introduceva, sul piano penale, una scriminante per i medici che riuscivano a dimostrare di aver recato danno al paziente con “colpa lieve”, cioè dimostravano che si erano in ogni caso attenuti alle c.d. linee guida ed alle buone pratiche riconosciute dalla comunità medico-scientifica a livello internazionale. Potevano quindi essere considerati “responsabili” soltanto previo accertamento di dolo o colpa grave, quando ciò era accertato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. In ambito civile, poi, per ottenere il risarcimento del danno, era compito del paziente danneggiato dare la prova tanto del nesso causale (inteso quale collegamento causale tra condotta del medico e danno sofferto) e del cagionarsi del danno a causa del dolo o colpa grave del medico, in base al criterio, meno gravoso sul piano probatorio rispetto alla materia penale, del “più probabile che non”. Dall’interpretazione di questa normativa, caratterizzata dalla particolare difficoltà nel distinguere di volta in volta se l’operato del medico dovesse qualificarsi come colpa grave oppure come colpa lieve, discendeva un numero elevatissimo di giudizi per responsabilità medica ed un eccesso di medicina preventiva cui erano sottoposti i pazienti: da ciò, un notevole aumento della spesa dello Stato.
Arginare questo fenomeno e meglio bilanciare gli interessi in gioco, questo l’intento della nuova legge, che opera diverse e rilevanti modifiche normative. Sul piano penale, in primo luogo, viene abolito ogni riferimento alla colpa lieve, determinando che, ex. art. 6 legge Gelli, “è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”: la posizione del medico viene quindi alleggerita, essendo questi imputabile di omicidio colposo o lesioni personali; in tutti gli altri casi, verrà sollevato da qualsiasi responsabilità qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Attraverso queste misure, dunque, il Legislatore prova ad alleggerire la spesa sanitaria contenendo gli eccessi di medicina preventiva.

In sede civile, in secondo luogo, aumentano le tutele del danneggiato al fine di ottenere il risarcimento danni: è istituito un sistema di “doppio binario” tra struttura ospedaliera e medico, oltre all’obbligo per le strutture stesse di stipulare una copertura assicurativa, affinché il danneggiato possa agire direttamente contro di esse. La responsabilità civile del medico diventa extracontrattuale: spetterà quindi al paziente che ritiene di aver subito il danno dimostrare che la colpa è del medico che l’ha curato. Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà questa a dover dimostrare di non avere responsabilità.
Se nel primo caso l’onere della prova spetta al paziente, nel secondo è dell’ospedale o della Azienda Sanitaria Locale: in tal modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica. Per il medico privato, invece, rimane ferma la responsabilità di tipo contrattuale, dato il diverso tipo di contratto (avente natura privatistica e non a carattere contrattuale c.d. “sociale”) che questi stipula con il paziente. Viene istituito, infine, un Fondo di Garanzia ad hoc per i soggetti danneggiati da responsabilità medica, finalizzato a risarcire i danni cagionati, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico.
Paolo Leone

















Tra i meandri delle discussioni online selvagge e inutili
Questo articolo è uscito sul mensile il Lametino (n. 232) il 25 marzo 2017.
I social hanno sostituito i forum, ma sono una vera alternativa per chi vuole informarsi?
Non è necessario essere nella fascia di età degli –enta o degli –anta per ricordare i rigogliosi forum sparsi per il web, siti internet in cui era possibile avere discussioni complesse e articolate con una miriade di persone, e su una miriade di argomenti. C’erano forum generici, dedicati a tutto e in modo approssimativo, e c’erano forum specifici, dedicati per esempio a una saga di libri, a un determinato campo scientifico o sociale, eccetera, dove si richiedevano conoscenze minime paragonabili a quelle di un esperto, e dove gli esperti stessi decidevano di devolvere volontariamente parte del loro tempo all’arricchimento culturale di perfetti sconosciuti.
Con l’avvento dei social network e la loro conseguente diffusione a macchia d’olio per il globo, i forum hanno iniziato a perdere fette di mercato consistenti, e molti sono stati costretti a chiudere. Esistono ancora, ma la loro attività è ridimensionata e pare che a sopravvivere siano stati principalmente i forum dedicati a chi ha conoscenze e competenze specifiche, non generiche. A prendere il posto dei forum, grandi gruppi Facebook ed eterne discussioni in risposta ai commenti con più “mi piace” di VIP, grosse testate giornalistiche, politici e grandi multinazionali. Per molti è una specie di involuzione rispetto ai ricchi e articolati post dei vecchi forum, ma andiamo ad analizzare la questione nello specifico e nel suo merito, mettendo da parte il fattore nostalgia. E’ innegabile, tanto per fare un esempio, che i post da social network sono ormai indirizzati a un pubblico molto più ampio e non “selezionato”, caratteristica questa che a giudicare dalla qualità media delle discussioni, comporta più contro che pro. Sui forum c’era moderazione, intesa sia come atteggiamento intrinseco degli utenti (ben coscienti di scrivere a un determinato pubblico e molto attenti al linguaggio utilizzato), che come insieme di processi di azione e reazione dei team di amministratori (individui con il potere di rimuovere intere discussioni e addirittura utenti qualora risultassero eccessivamente offensivi): un modus operandi lontano anni luce dalle minacce di morte da social che spesso diventano l’oggetto stesso di alcuni articoli e suscitano sentimenti di sdegno e disgusto. D’altronde è ovvio che, visto il sistema molto primitivo e approssimativo che regola commenti e discussioni, sui social gli atteggiamenti selvaggi possano risultare dominanti.
Un altro fattore chiave riguarda l’effettiva competenza di chi si esprime: sono ben pochi i commenti da social che meritano attenzione per i loro contenuti, mentre gli altri – la massima parte, in realtà – celano una macedonia di scarse conoscenze, pregiudizi, stereotipi e, peggio ancora, interessi di parte. Leggere questi commenti, andare a spulciare e distinguere quelli genuini da quelli non genuini, richiede tempo e non è detto che alla fine del processo il lettore abbia effettivamente appreso informazioni consistenti con la realtà dei fatti: si tratta di un processo con conseguenze potenzialmente pericolose per un individuo che basa il proprio apprendimento sulla lettura di questi commenti piuttosto che sulla lettura degli articoli di giornale. Un giornalista può anche non essere oggettivo nel suo lavoro, è una cosa che può capitare per innumerevoli motivi (difficoltà nel reperire informazioni specifiche, interessi personali, limiti di spazio, fallacie logiche e di ragionamento, etc.) ma è sicuramente più qualificato del “Mario Rossi” qualsiasi che sui social pensa di fare informazione e va contro il giornalista, commentando e attirando l’attenzione di altri utenti con like e risposte polemiche, di fatto contribuendo alla creazione di un sistema di informazione ibrido in cui la notizia fornita professionalmente dai giornalisti diventa un mero contorno alle chiacchiere da bar che, grazie ai social, hanno allargato il loro pubblico di basso livello.
Francesco D’Amico