L’integrità fisica è tutelata dal nostro Codice civile?

Questo articolo è uscito sul mensile il Lametino (n. 230) il 10 dicembre 2016.

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L’importanza del giudice nel sempre crescente desiderio di disporre del proprio corpo

La persona occupa una posizione centrale nel nostro ordinamento e l’integrità fisica è un bene oggetto del diritto. Rientra tra i diritti fondamentali, per intenderci fra i diritti della personalità, ma bisogna comprendere in che modo il diritto all’integrità fisica sia tutelato nel nostro ordinamento. Per chi ama gli studi giurisprudenziali è facile fare riferimento al Diritto penale che, sicuramente e senza ombra di dubbio, offre un’adeguata tutela e vieta tutta una serie di offese alla persona quali ad esempio il reato di percosse o di lesioni personali. Ma a noi interessa un altro aspetto, forse meno evidente ma da sempre discusso. Il diritto all’integrità fisica, infatti, è ovviamente tutelato dal nostro Codice civile attraverso l’art. 5 riguardante gli “Atti di disposizione del proprio corpo”, vietati quando cagionino una diminuzione permanente della stessa integrità fisica. É chiaro come non sia possibile e necessario entrare nei tecnicismi della norma, che prevede per esempio alcune eccezioni come per la donazione del rene o di parte del fegato, tuttavia lo stesso risulta oggi inidoneo a regolare i diversi interessi riguardanti la persona. Il legislatore del 1942, infatti, quando parla di “integrità fisica” fa riferimento al corpo della persona e trascura le componenti immateriali come il corpo elettronico e l’aspetto psichico. E senza essere polemici, già al tempo la norma aveva creato tutta una serie di problemi, essendo ambigua e di portata generale. Insomma, si tratta di una delle norme più discusse, soprattutto quando fa riferimento genericamente all’atto di disposizione o alla diminuzione permanente.

Così, negli anni, anzi nei decenni, ha acquistato sempre maggiore importanza l’attività del giudice, figura capace di valutare sempre il caso concreto. In situazioni delicate in cui aumenta sempre di più la voglia generica di poter disporre del proprio corpo, la figura del giudice ha portato avanti un mirato “contemperamento degli interessi”. Svolgendo un’attività – anzi un ruolo – interattivo e non solo interpretativo, il giudice ha scelto quale interesse tutelare nel singolo caso specifico tra interessi egualmente tutelati dalla Costituzione e dal Codice civile. Dunque la libertà di disporre del proprio corpo non c’è o non la sappiamo riconoscere? In altri termini: è possibile immaginare che la sua riconducibilità passi esclusivamente attraverso l’attività di un giudice? La riposta non è semplice, in quanto non è possibile affrontare un simile quesito come un dato esterno che preesiste alla coscienza, alla decisione e all’attività volontaria dell’individuo in quanto tale.

Cercando di evitare una drastica riduzione della complessità, è tuttavia ovvio che in tutto questo un ruolo chiave è giocato dalla nostra Costituzione che, come molti sanno, mette sempre e comunque al centro la persona. É una tutela che guarda alla persona come soggetto da salvaguardare in quanto tale e deve quindi essere tutelata la sua dignità. La nuova impostazione si fonda su principi solidaristici e personalistici, per cui le norme del Codice vanno rilette per rispondere alle esigenze fondamentali della persona da attuare sulla base del disposto dell’art. 2, che noi ben conosciamo in relazione ai diritti inviolabili della persona.

La Costituzione ha posto a fondamento del nostro ordinamento il rispetto e la promozione della persona umana e lo stesso deve fare anche la scienza, non solo in attuazione della morale che chiede il rispetto della persona, ma soprattutto per quelli che sono i valori fondanti del nostro ordinamento, i valori giuridicamente rilevanti sulla persona. Questo non significa che non venga garantita la possibilità di disporre del proprio corpo, ma la libertà perde il riferimento di natura patrimoniale prevista dal legislatore del 1942. Non è questa la finalità del costituente, semmai è quella di riconoscere la dignità, quindi sono possibili atti di disposizione che rientrano nel diritto sancito alla libertà personale, che deve essere coordinata, però, con altri valori come il principio di uguaglianza, il valore della dignità (che è il valore supremo), con il diritto alla salute e il nostro diritto all’integrità fisica.

Antonio Mirko Dimartino

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