La storia del DDL 1930 “A tutela degli animali”, frutto di una campagna animalista fuorviante

Aggiornamento del 22/10/2014:
I più sinceri complimenti a Davide Valentini, autore del blog “Scritti di un semplice cittadino“, per gli ottimi risultati raggiunti ai Macchianera Awards 2014 (categoria “migliore articolo”), e per il Premio Watchdog di Federfauna, entrambi riconoscimenti conferiti grazie ai suoi ottimi articoli di indagine sulle associazioni animaliste. Articoli che sono nati, come è stato detto dallo stesso autore, anche dopo la lettura di questo articolo di The Lightblue Ribbon.

Valentiniconsegna

La consegna del Premio Watchdog a Davide Valentini. Fonte: Federfauna.org.

 

E’ di poco più di dieci anni fa la legge-vergogna della Lega Anti Vivisezione, che raccolse firme e soldi per un DDL lontano anni luce dalle richieste dei cittadini…

LAV

Dieci anni fa, stand come questo pullulavano in varie piazze d’Italia.

Lanciare una raccolta firme per una cosa e sfruttare i consensi per fare anche e soprattutto altro, mandando l’onestà e il rispetto della democrazia a farsi benedire: è quello che è accaduto poco più di un decennio fa in un’Italia in cui la cultura animalista e vegan stava iniziando ad imporsi sul serio. La LAV (Lega Anti Vivisezione), associazione animalista di punta nel panorama italiano e capace di interfacciarsi con associazioni analoghe di altri paesi d’Europa, lanciò una campagna di raccolta firme contro i combattimenti clandestini tra cani, attività clandestina di dubbio gusto e di dubbia moralità, e una vera e propria miniera d’oro per le organizzazioni mafiose. L’iniziativa faceva riferimento anche al maltrattamento degli animali, una definizione un po’ troppo vaga che si presta a varie interpretazioni: la sperimentazione animale implica il maltrattamento degli animali? Allevare un animale per poi cibarsene è maltrattamento? Chi lo stabilisce? Sul web, che nel corso degli anni è cambiato radicalmente, si trovano ancora varie tracce di quell’iniziativa. Purtroppo non sono riuscito a trovare un’immagine della locandina propagandistica, ma la ricordo abbastanza bene: sfondo nero, testo e immagini focalizzate sulle lotte tra cani. Se qualcuno potesse recuperarla e postarla, ne sarei grato.

Spazioinwind.iol.it:

FERMIAMO I COMBATTIMENTI TRA CANI

La Lav (Lega antivivisezionista) promuove una ‘due giorni’ nelle piazze d’Italia per sensibilizzare la gente sulla pratica barbara (e lucrosa per le mafie) della lotta all’ultimo sangue tra ‘i migliori amici dell’uomo’…ROMA, 16 NOVEMBRE – È emergenza per i combattimenti tra cani: uno ‘sport’ da barbari che coinvolge 15.000 animali all’ anno, uccidendone almeno 5.000 e alimentando un giro d’ affari di 1.000 miliardi. Sono i numeri diffusi dalla Lega antivivisezione (Lav), che sabato e domenica prossimi sarà in 200 piazze italiane per chiedere pene più severe per i trasgressori.Il disegno di legge contro i combattimenti tra cani, che dovrebbe essere discusso dalla Camera il prossimo 27 novembre, spiega la Lav, “ha accolto alcune modifiche da noi richieste ed in particolare: l’ inasprimento delle pene, fino a prevedere la detenzione, per chi organizza, scommette ed assiste alle lotte fra cani; possibilità di arresto per i soggetti coinvolti; confisca e sterilizzazione degli animali utilizzati nei combattimenti; coordinamento tra i diversi corpi delle Forze dell’ ordine”.Nei banchetti organizzati dall’ associazione per il prossimo weekend, sarà possibile sostenere la campagna contro i combattimenti adottando a distanza uno dei cani salvati dalle lotte: con una donazione minima di 30.000 lire, si riceverà il certificato di adozione ed una scheda informativa sulla storia del cane.I fondi raccolti dall’ associazione, che è custode legale di oltre 80 cani sequestrati dall’ autorità giudiziaria nel corso di inchieste sui combattimenti, verranno utilizzati nel programma di riabilitazione degli animali, che ha l’ obiettivo di decondizionare e far dimenticare l’ aggressività ai cani Concluso il programma, gli animali possono essere affidati ad una famiglia con alcuni requisiti minimi. Obiettivo, sottolinea la Lav, “è garantire agli animali un futuro di serenità e libertà lontano dai maltrattamenti delle lotte”. Attualmente sono 50 i cani “rieducati” affidati a famiglie selezionate.Istituito nell’ aprile del ’98, il numero telefonico della Lav “Sos combattimenti” (06-4461206) ha ricevuto finora oltre 1.000 segnalazioni da tutte le regioni, che hanno portato al sequestro di circa 300 cani. Grazie alle segnalazioni sono state attivate decine di inchieste che, in alcuni casi, hanno portato ad interventi di polizia, come a Frascati e Tivoli (Roma), Napoli, Palermo, Martinsicuro (Teramo).

La raccolta firme è andata, ovviamente, benone: chi non è contrario alle lotte clandestine tra cani? La LAV ha così potuto preparare un DDL che, sorpresa, è andato ben oltre i limiti prefissati, diventando una macedonia delle varie erbe voglio animalare.

Petnews.it:

“COMUNICATO STAMPA LAV 16.01.2003

STORICA LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE PENALE CONTRO MALTRATTAMENTI, UCCISIONI, ABBANDONI, COMBATTIMENTI DI ANIMALI: APPELLO LAV AL PRESIDENTE PERA E AL PRESIDENTE DELLA COMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO PER UNA TEMPESTIVA APPROVAZIONE DOPO IL VOTO UNANIME DI IERI DELLA CAMERA.

“La storica legge approvata ieri dalla Camera, con 395 voti a favore, che istituisce due titoli del Codice penale contro maltrattamento, abbandono e combattimenti di animali, ora va approvata subito dal Senato per rendere operativa una norma che finalmente ci allinea agli altri Paesi europei”. Lo scrive Adolfo Sansolini, presidente della LAV, in una lettera-appello indirizzata al Presidente del Senato Marcello Pera ed al Presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, Antonio Caruso.


“Auspichiamo che l’unanimità ottenuta sul testo che raccoglie la diffusa sensibilità dell’opinione pubblica, si ripeta nuovamente in tempi brevi – continua Sansolini – come testimoniato dalle 200.000 firme raccolte durante le nostre Giornate nazionali dedicate al tema nell’ottobre scorso che chiediamo di consegnarvi”.


“Questo testo di legge nasce dalla proposta elaborata dalla LAV e depositata dall’on. Azzolini con la firma di deputati di tutti i gruppi; il relatore in Commissione Giustizia, on. Italico Perlini, ha successivamente deciso di includere in questo iter tutte le proposte riguardanti la tutela degli animali – prosegue Gianluca Felicetti, responsabile LAV rapporti istituzionali -. In queste settimane, grande importanza ha avuto l’impegno dell’Intergruppo Parlamentare Animali, coordinato dalla nostra Associazione, che ha permesso di fare esprimere da parte tutti i Gruppi parlamentari importanti affermazioni dell’importanza di riconoscere e rispettare i diritti di ogni essere vivente”.


”L’approvazione della Camera, oltre a fornire finalmente la risposta attesa da anni alle campagne condotte in totale isolamento dalla LAV contro i combattimenti fra cani, contro la Zoomafia e per una riforma del Codice penale a tutela degli animali, rappresenta un grande passo in avanti – conclude Gianluca Felicetti – un’occasione storica anche per il Parlamento che non emana da dieci anni una normativa nazionale a tutela degli animali”.


Sul sito internet della LAV www.infolav.org è disponibile il testo di legge “Disposizioni a tutela degli animali” approvato ieri dall’Aula della Camera dei Deputati.”

Riportiamo il DDL per intero evidenziando le parti più scandalose/interessanti. Mentre lo leggete, tenete a mente che trattasi del risultato della raccolta firme di una ONLUS spacciata come mezzo per porre fine ai combattimenti clandestini tra cani:

“DDL (AS 1930) DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
«TITOLO IX-BIS.
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis.
(Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter.
(Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quater.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies.
(Divieto di combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies.
(Confisca e pene accessorie)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime».

2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727. – (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di gravi sofferenze».

Art. 2. (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.

2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell’articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole: «dell’articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice»;
c) all’articolo 8, le parole: «dell’articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 727».

Art. 5.
(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Con il decreto di cui all’articolo 19 -quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Anche con una lettura veloce e superficiale del testo, la strumentalizzazione delle firme da parte della LAV diventa evidente. C’è di tutto: addirittura da 3 a 18 mesi di reclusione per chi provoca la morte di un animale senza necessità! Ma chi o cosa è un animale, si fa riferimento ai soli animali domestici o a tutte le specie del Regno Animalia? Il concetto di “necessità”, tra l’altro, è da intendersi secondo la filosofia veg?

L’Art.8 merita molta attenzione, perché parla di un tema molto delicato: il denaro. Sostanzialmente, i ricavi industriali derivanti dalle multe salate riportate sul DDL, non sarebbero andati allo Stato così come le altre multe, ma sarebbero entrati in una specie di “calderone” da ridistribuire periodicamente alle associazioni animaliste come la stessa LAV. In sostanza si tratterebbe, volendo fare un paragone forzato, di un 8 per mille a LAV & Co., associazione che per definizione dovrebbe essere “un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale” poco propensa a far girare i soldi. Anche perché trae beneficio dalle donazioni dei suoi membri e non ha chissà quali spese da affrontare nel corso di un anno solare.

A Favore della Sperimentazione Animale:

LAV2

I bilanci della LAV, un decennio dopo.

Modificando l’Art.3, sarebbe stato possibile abolire all’istante caccia, pesca e sperimentazione animaleQuattro piccioni con una fava anziché uno, il tutto grazie alla strumentalizzazione di una petizione popolare contro i combattimenti tra cani. Quanti cacciatori, pescatori e ricercatori hanno firmato la petizione della LAV per poi trovarsi di fronte ad un DDL completamente stravolto?

Si parla anche di formazione scolastica (Art. 5), magari con la partecipazione delle associazioni animaliste capitanate dalla LAV (nella mia città gli stand dell’associazione sono piazzati regolarmente di fronte alla scuola elementare più grande, coincidenza?). Certo, ma cosa significa aprire le scuole agli animalisti? Chi ci garantisce che una lezione-seminario sui combattimenti tra cani o sugli allevamenti intensivi non possa degenerare nella più deviata propaganda animalista?

Vivisezione e Sperimentazione Animale, verità e menzogne:

LAV3

Animalisti nelle scuole? No, grazie.

In effetti, “legge vergogna” è una definizione molto generosa. Fantascienza? Proposte campate in aria, no, si tratta della legge italiana, modificata ad hoc secondo i voleri della lobby animalista: per avere la conferma di tutto ciò, è sufficiente visitare il sito internet ufficiale della Camera dei Deputati.

Il bello è che, a distanza di qualche mese, la LAV ha usato un trucco mediatico simile anche in occasione della campagna successiva, “Caccia all’uovo:

“CACCIA ALL’UOVO. Il 5, 6, 12 e 13 aprile vieni a firmare per fermare la caccia.

Una nuova importante sfida ci attende, una battaglia di civiltà nei confronti di milioni di animali ogni anno vittime di uno “sport” crudele e senza senso chiamato caccia. Anche questanno, a due settimane dalla Pasqua, la LAV organizza una mobilitazione nelle piazze d’Italia; porteremo all’attenzione dell’opinione pubblica le violenze e i danni compiuti in nome di uno sport, come viene definito da alcuni, che ogni anno, solo in Italia, uccide oltre cento milioni di animali indifesi. Denunceremo lo strapotere dei cacciatori che negli ultimi anni sono riusciti a far approvare leggi disastrose per l’incolumità della fauna selvatica e che liberalizzano di fatto lattività venatoria.

Per contrastare lo strapotere del mondo venatorio la LAV ha deciso di organizzare una forte mobilitazione anti caccia. Molte le azioni ed iniziative che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi; momento centrale della campagna è rappresentato dall’appuntamento nelle piazze italiane che questanno raddoppia: per due fine settimana, il 5, 6, 12 e 13 aprile, saremo presenti in piazza per raccogliere le firme dei cittadini contro la caccia, per informare e sensibilizzare su questo problema e diffondere il materiale informativo della campagna. Saremo in piazza per far sentire la nostra protesta contro l’uccisione di milioni di animali innocenti, per affermare con forza che la caccia è un omicidio legalizzato dallo Stato e che esistono milioni persone contrarie a questa barbarie.

“Caccia all’uovo” è stata una campagna anti-caccia pasquale durante la quale la LAV ha chiesto ai liberi cittadini firme e soprattutto donazioni per porre fine alla “deprecabile” attività venatoria. Su alcune locandine, tuttavia, c’era un riferimento anche alla pesca, che sicuramente non gode della stessa “brutta fama” della caccia. Le gente avrebbe firmato la petizione contro la sola caccia, o contro la caccia e la pesca? Chissà. Da quell’iniziativa non è nato nessun DDL (che io sappia!), ma sarebbe stato molto interessante vedere la LAV nuovamente intenta a manipolare i consensi ottenuti per autosostentarsi e diffondere la dieta vegan a destra e a manca.

Quella che segue è pura opinione personale, ma non dovrebbe discostarsi molto dalla visione di un qualsiasi altro membro del movimento razionalista: gli animalisti si servirebbero di “argomenti border line” per attirare i consensi che altrimenti non arriverebbero se gli animalisti stessi presentassero le loro idee “crude” ed estremiste così come sono. Se loro dicono A e le persone ragionevoli pensano C, gli animalari spostano il campo di battaglia su B, attirando qualche consenso dalla parte opposta per poi spacciarlo come consenso all’ideologia veg in generale: la caccia forse è troppo comune, parliamo di bracconaggio che è meglio e proviamo a strumentalizzare i consensi. La sperimentazione animale è utile e insostituibile, parliamo di vivisezione, postiamo qualche immagine strappalacrime e chiediamo una donazione. Vogliamo più soldi ma non sappiamo come fare: basta una bella campagna contro le lotte clandestine tra cani e il gioco è fatto. Vegetariani e vegani sono in minoranza, per sbandierare le nostre idee e poter ostentare una superiorità morale, organizziamo una protesta contro gli allevamenti intensivi, così magari qualche “carnivoro” abbocca all’amo e riusciamo a farlo passare come “supporter” dello stile di vita veg. Gli animalisti, secondo questa visione, fonderebbero le proprie campagne su un sottile inganno, sulla strumentalizzazione e su altri trucchi per sembrare più diffusi, più influenti, più potenti.

D’altronde, la vivisezione è stata abolita 20 anni fa ma la LAV continua a chiamarsi così, forse per attirare l’attenzione delle persone più sensibili alle tematiche della vivisezione. Quindi, se da una parte il CICAP si evolve sostituendo “Paranormale” con “Pseudoscienze”, la LAV rimane la LAV e continua ad incassare soldi. I colleghi della LAV di Stop Vivisection, inoltre, stanno raccogliendo migliaia e migliaia di firme per… che cosa, di preciso? Mistero.

Francesco D’Amico

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11 risposte a La storia del DDL 1930 “A tutela degli animali”, frutto di una campagna animalista fuorviante

  1. SabrinaWeb ha detto:

    “Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura”
    Quindi anche chi costringe i gatti a diete vegane? Se si interpreta così allora mi sta più che bene

  2. Pingback: LAV, “Lega Attira Valuta” – Il 5×1000 ed una propaganda fallita | Scritti di un semplice cittadino

  3. Pingback: LAV, dalla A alla Z, il Dossier (Valentini VS LAV) | Scritti di un semplice cittadino

  4. Pingback: LAV, dalla A alla Z, il Dossier. | Scritti di un semplice cittadino

  5. valentinidavide ha detto:

    L’ha ribloggato su Scritti di un semplice cittadinoe ha commentato:
    Da qui è nato il mio percorso che ha portato al famoso articolo sulla LAV.
    Quest’ articolo merita assolutamente di essere letto!

  6. ?? ha detto:

    Certo kakkio! Per colpa loro non ci si può più divertire a impiccare cani!!!
    Ma sei fuori???

  7. Marco ha detto:

    Bravo, bravo, bravo! Maledetti schifosi che non sono altro!

  8. giuliacorsini ha detto:

    L’ha ribloggato su BLOG.

  9. VoceIdealista ha detto:

    L’ha ribloggato su laVoceIdealista.

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